Poca chiarezza del Garante sui cartelli TVCC

Con due recenti provvedimenti (qui e qui), l’Autorità Garante della Privacy è nuovamente intervenuta sanzionando l’omessa collocazione di cartelli informativi con la videosorveglianza.

In entrambi i provvedimenti l’Autorità sostiene che:

“…il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le
indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile
2010
[1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web
dell’Autorità).
Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 … sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “…Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata…”

Considerato che le Faq citate dal Garante nemmeno citano il Provvedimento in materia di videosorveglianza, a quali cartelli si riferiva il Garante? A quelli del Provvedimento del 2010 (qui e qui) o al modello delle Linee Guida n. 3/2019, effettivamente richiamato nelle faq?

Il cartello del Provvedimento del 2010,
oggi utile solo per finalità di Polizia e Sicurezza Urbana

Per inciso, si tratta di provvedimenti “fotocopia” (in quanto emanati in circostanze simili tra loro), tanto che la sanzione è stata, in entrambi i casi, di € 2.000,00. Tra l’altro, Secure Society aveva già commentato la questione della tipologia di cartelli da utilizzare dopo il varo delle succitate Guideline dei Garanti europei.

Quali cartelli?

Per aiutare il lettore, anticipiamo la soluzione, che era già stata commentata, sempre da Secure Society:

  • in ambito GDPR vanno utilizzati solo i cartelli corrispondenti al modello illustrato nelle Linee Guida 3/2019 del EDPB adottate 2020 (qui in versione editabile), come ricordato dall’Autorità Garante nella pagina generale sulla videosorveglianza e nella faq 4 sulla materia;
  • invece, se si deve dare applicazione alla normativa solo in materia di Polizia (D. Lgs.vo 51/18 e non il GDPR), restano applicabili i modelli (qui e qui) del vecchio Provvedimento del 2010.

Ma sulla questione resta un margine di ambiguità, che è meglio approfondire.

Le indicazioni contraddittorie dell’Autorità

Come scritto sopra, da tempo il Garante, nelle pagine illustrative sulla videosorveglianza (inclue le faq), aveva indicato che l’unico “cartello” (oggi avviso di primo livello) ammesso è il modello riportato nelle Guidelines 3/2019 (per chiarezza, lo richiamiamo qui).

L’Icona del nuovo avviso previsto
dalle Guidelines TVCC

Sempre in dette pagine illustrative, nel riassumere la materia, il Garante non ha mai citato il vecchio Provvedimento del 2010, tanto da fare sorgere il dubbio se fosse stato considerato implicitamente abrogato.

Peraltro, non c’è dubbio che alcuni aspetti del Provvedimento siano ormai inapplicabili, come quelli relativi allaVerifica preliminare (in quanto tale istituto, previsto dal previgente art. 17 del Codice della Privacy, è stato oggi abrogato).

Però il Provvedimento generale sulla videosorvgelianza, in quanto tale, non solo non è stato abrogato, ma è stato espressamente confermato sia dall’art. 22.4 del D. Lgs.vo 101/18 (“…i provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il…” [GDPR -ndr]”
), sia perchè espressamente richiamato in vari provvedimenti in epoca GDPR, come i due indicati in premessa.

Ma allora, a quali cartelli si riferiva l’Autorita? Perchè non spiegare apertamente che i vecchi cartelli del 2010, ambito GDPR, non sono più validi, in quanto si deve fare riferimento al modello delle Guidelines 3/2019? Eppure, l’evidente mancanza di chiarezza era già stata segnalata da Secure Society qui.

Come uscirne

Da più parti si vocifera che l’Autorità adotterà a breve un provvedimento correttivo che emendi/integri il Provvedimento generale del 2010, per gli aspetti di natura nazionale che, ovviamente, non contraddicano le indicazioni europee.

Non sappiamo se questo sia vero, ma a prescindere, pure comprendendo le difficoltà dovute dalla complessità della materia, l’utilizzo di formulazioni e terminologie più chiare ed esplicite, comunque evitando contorsioni verbali più dirette ad alludere, che a dare certezze, sembra la strada da seguire.

Aldo Agostini