L’informativa sulla videosorveglianza dopo le FAQ del Garante

In un recente articolo, abbiamo informato gli utenti che il Garante della Privacy ha reso note, sul proprio sito, la presentazione di una serie di FAQ sulla videosorveglianza, nell’ambito di una pagina telematica dedicata su questo argomento.

Abbiamo anche illustrato la rilevanza delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, già rese note dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) .

Infine, abbiamo anche ricordato che, ancorchè non citato dall’Autorità nella apposita pagina, il Provvedimento in materia di videosorveglianza del 2010 è ancora vigente come da previsione dell’art. 22, c. 4, del D. Lgs.vo 101/18 (.”..i provvedimenti del Garante … continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto“).

In conseguenza, senza dubbio è necessario svolgere una operazione di valutazione della normativa in materia, selezionando quali contenuti possono essere considerati ancora validi, ovvero integrati tra loro.

L’apposizione dei cartelli nella videosorveglianza (ambito GDPR)

Come è noto, la Faq n. 4, ha richiamato il nuovo modello di cartello, conforme alle Linee Guida dei garanti europei:

Tra l’altro, il form messo a disposizione dell’Autorità permette di potere inserire i contenuti specifici per ogni voce, che non sono poca cosa.

Va anche ricordato, che il cartello va apposto “prima di entrare nella zona sorvegliata“.

E’ importante ricordare che con il “cartello”, il nuovo modello costituisce una informativa di primo livello (“first layer“ -par. 7.1 delle Linee Guida dei Garanti europei), alla quale deve seguire una informativa completa di secondo livello (“second layer“), secondo i crismi del par. 7.2 delle già citate Linee Guida dei garanti europei.

Il destino dei vecchi cartelli

Con questo, va sicuramente in pensione il vecchio cartello, oggi diffuso in milioni di copie sull’intero territorio nazionale. Si tratta, quindi, di un caso di sicura incompatibilità del vecchio allegato 1 pertinente il Provvedimento del 2010, che qui riportiamo (ma si veda il par. sulle Forze di Polizia):

Segue: la sostituzione dei vecchi cartelli

Ma è quindi necessario provvedere alla sostituzione di tutti i cartelli presenti con i nuovi? L’Autorità non ha dato disposizioni.

Ovviamente, se c’è una nuova norma, si dovrebbe provvedere senza dubbio.

Non c’è dubbio che per gli impianti nuovi, o per quelli che utilizzano modalità particolarmente invasive, come nel caso di videoanalisi o di conservazione delle immagini oltre le tempistiche indicate nella Faq n. 5 (tre giorni), bisognerà provvedere alla sostituzione in tempi rapidi.

E’ invece nostra opinione, che però non possiamo assicurare ad alcuno, che, se gli impianti non hanno le caratteristiche di cui sopra, sempre che i vecchi cartelli fossero già tutti esistenti, tenuto conto dei costi e dell’impatto non trascurabile, se si realizzaranno “piani di rientro” spalmati su tempistiche compatibili con i numeri e i costi affrontabili (quindi anche prolungati nel tempo), ipotizziamo che le verifiche dell’Autorità potrebbero bonariamente considerare compatibili tali scelte, sempre che si possa prontamente provare che vi è stata una adeguata valutazione per tutti gli aspetti già indicati. Lo diciamo, è importante ripeterlo, fermo restando che ognuno è tenuto al rispetto della normativa vigente e che non possiamo assumerci la responsabilità di quanto ipotizziamo.

Il tutto, comunque tenendo conto che doveva esistere, almeno dal 2019, una informativa di secondo livello, da parte di ogni Titolare del trattamento. Quindi, la mancata capacità di comprovare l’esistenza di una informativa del genere, verrebbe sicuramente sanzionata, in caso di controllo degli organi ispettivi.

In caso di Finalità di Polizia e Giustizia (D. Lgs.vo 51/18)

Se questo è quanto basta per la normativa appliacabile in materia di GDPR, va però precisato che in materia di Polizia e di Giustizia, inclusa la Sicurezza Urbana, non si deve applicare il cartello delle Linee Guida, poiche queste ultime, ripetiamo, riguardano esclusivamente il GDPR e non le Forze di Polizia o la Magistratura.

Ne consegue che, fino a diversa disposizione, per tale materia, restano applicabili gli all. 1 e 2 del vecchio Provvedimento del 2010, però corretti con i riferimenti all’art. 13 del RGPD – GDPR), sia che si tratti di cartelli relativi a impianti realizzati esclusivamente da comuni per finalità di Sicurezza Urbana, o da Forze di Polizia nazionali (all. 1), che di quelli riguardanti impianti realizzati, anch’essi, dai comuni per finalità di Sicurezza Urbana, ma connessi con le FF.PP. nazionali (all. 2), come segue:

Al riguardo, va ricordato che l’art. 10 del D. Lgs.vo 51/18, che disciplina la materia delle Forze di Polizia e delle finalità di Giustizia, prevede un obbligo di informazione dell’interessato, in realtà abbastanza generico, ma non riporta l’inciso “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, previsto nell’art. 13, par. 1, del GDPR. Ne consegue che non risulterebbe esistere un obbligo di informazione preventiva.

Segue: circa la Sicurezza Urbana

Questo per quanto riguarda le Forze di Polizia Nazionali. Ma sulla Sicurezza Urbana è necessaria ancora più attenzione.

Al riguardo, infatti, è bene riportare il contenuto del punto 5.1 del “vecchio” Provvedimento del 2010 (lo si ripete, ancora valido):

Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l´ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l´art. 53 del Codice [oggi, il D. Lgs.vo 51/18 -n.d.r.] In ogni caso, si ribadisce l´auspicio che, nelle predette ipotesi, l´informativa, benché non obbligatoria [oggi, prevista, ma non preventiva, secondo il D. Lgs.vo 51/18 -n.d.r.], venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l´adozione di misure e accorgimenti, quali l´installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.

Da ciò se ne ricava che, se non fossero collocati i cartelli, l’Autorità sarà bene attenta a verificare:

  1. se l’informativa è stata comunque resa nei limiti del D. Lgs.vo 51/18 (cioè non preventivamente);
  2. se il Comune intenda esclusivamente trattare i dati per finalità di Sicurezza Urbana che ricadano nella Sicurezza Pubblica;

in ogni caso sanzionando ogni eventuale mancato rispetto dell’informativa e “allargamento” dell’ambito di applicazione della normativa a temi differenti dai contenuti normativi che definiscono, appunto, il concetto di Sicurezza Urbana.

La questione è tanto più rilevante per il fatto che i comuni, spesso, utilizzano la videosorveglianza per finalità ultronee la Sicurezza Urbana, come nel caso delle discariche o delle ecopiazzole (Faq n. 13), ovvero per la verifica della viabilità. Trattandosi di attività non relative alla Sicurezza Urbana, si applica in toto il GDPR e di deve assolutamente applicare i cartelli secondo il nuovo modello, prima di entrare nel raggio di azione delle telecamere.

I cartelli di privati indicando la connessione con le FF.PP.

Va, infine, precisato che, in caso di collegamenti tra privati e le Forze di Polizia (come private abitazioni, tabaccai, gioiellerie e simili), ormai molto diffusi anche in ragione di protocolli sottoscritti con le associazioni dei commercianti, si applia sempre il nuovo cartello, inserendo all’interno l’informazione dell’interconnessione con l’Ente pubblico.

Infatti, la finalità del privato non è quella di trattare dati per fini di Polizia o di Giustizia, ma semplicemente di tutelare il patrimonio (quindi, si rientra in ambito GDPR), in quanto il medesimo privato non ha alcuna attribuzione o potere in merito.

Viceversa, la Forza di Polizia che, per derivazione dell’impianto privato, riceve le immagini, tratterà le immagini per finalità istituzionali ma, come si è detto sopra, in tale caso non è dovuta l’informazione preventiva.

Aldo Agostini