FAQ Garante videosorveglianza – Serve più precisione

Il Garante della Privacy ha reso note sul proprio sito la presentazione di una serie di FAQ sulla videosorveglianza, nell’ambito di una pagina telematica dedicata su questo argomento. Sempre le FAQ sono disponibili anche in formato .pdf.

In realtà, le FAQ sono abbastanza generiche e non contengono particolari informazioni differenti da quelle già conosciute, all’indomani delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, già rese note dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) .

Il “vecchio” Provvedimento sulla videosorveglianza

Tra l’altro, le FAQ non forniscono alcuna indicazione sulla validità, ovvero, su quali contenuti possano essere considerati ancora in vigore, del vecchio Provvedimento in materia di videosorveglianza del 2010 che, va ricordato, è ancora vigente come da previsione dell’art. 22, c. 4, del D. Lgs.vo 101/18 (.”..i provvedimenti del Garante … continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto“).

E’ però da notare che nella pagina dedicata alla videosorveglianza siano chiaramente indicate le suddette Linee Guida, ma non ci sia alcuna menzione del Provvedimento del 2010.

Questo è segno che l’Autorità ha inteso impostare le proprie politiche in materia in un’ottica GDPR, superando la vecchia normativa che, peraltro, presenta diversi aspetti sicuramente non più applicabili, come in materia di verifica preliminare (istituto non previsto dal GDPR)?

Assolutamente NO!. Se il Garante ha sorvolato sul Provvedimento del 2010 in una pagina web illustrativa, non se ne è scordato affatto quando ha emesso provvedimenti cogenti, dove anche di recente ha richiamato la vecchia normativa (qui e qui due casi recenti).

In conseguenza, senza dubbio è necessario svolgere una operazione di valutazione della normativa in materia, selezionando quali contenuti possono essere considerati ancora validi, ovvero venire integrati tra loro. Questo è quanto ci si sarebbe aspettato dall’Autorità, per consentire a tutti, soprattutto gli operatori di settore, poter potere lavorare su contenuti più solidi.

Il nuovo cartello sulla videosorveglianza

A prescindere, però, l’unica vera novità delle FAQ è l’introduzione del nuovo modello di cartello, conforme alle Linee Guida dei garanti europei:

Tra l’altro, il form messo a disposizione dell’Autorità permette di potere inserire i contenuti specifici per ogni voce, che non sono poca cosa.

La materia dei cartelli, però, è particolarmente complicata. In tale caso, è bene leggere l’articolo qui.

Le novità sul tempo di registrazione

Anche sul tempo di registrazione delle immagini, ci sono alcune novità.

In linea con le citate Linee Guida europee il Garante ritiene che il tempo di registrazione per piccoli reati o atti vandalici non dovrebbe superare gli 1, 2 o, al massimo tre giorni. In particolare, in un piccolo esercizio gestito personalmente, un tempo di conservazione di 24 ore potrebbe essere sufficiente.

Per il resto, non ci sono ulteriori limiti di legge in ambito GDPR e l’Autorità, si ripete, non ha ritenuto di richiamare il limite dei 7 giorni fissato nel Provvedimento del 2010.

Sempre il Garante, però, nella Faq n. 11, prevede che, per i condomini, è congruo il termine di 7 giorni.

Per il resto, nella Faq n. 7, l’Autorità ricorda che è il Titolare del trattamento che deve decidere se prolungare (ed adeguatamente motivare) il termpo di registrazione, ricordando che “in alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione … nel caso … si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso“

Ne consegue che, seppure non richiamato dall’Autorità, il famoso termine di una settimana per banche, gioiellerie e siti a rischio potrebbe comunque essere considerato congruo, data la necessità di ricostruire nel tempo le fasi prodromiche di reati e la particolare rischiosità del sito.

Oltre tale termine, si entra in una “terra incognita”, seppure sono noti i numerosissimi provvedimenti con i quali l’Autorità ha autorizzato il prolungamento del tempo di conservazione delle immagini, anche per tempi molto lunghi (qui, qui e qui gli ultimi casi consentiti), per i quali, oggi, è necessario provvedere ad una Valutazione di impatto con la dovuta attenzioe e cautela.

Aldo Agostini