Il Garante della Privacy italiano ha diffuso una scheda informativa sui rischi derivanti dalle pratiche di deepfake, cioè l’impiego di software avanzati per associare i volti (o la voce) di persone a caratteristiche fisiche, contesti o comportamenti diversi dalla realtà.
A volte, i deepfake sono utilizzati in contesti satirici (ad es.: i meme) del tutto leciti (quando, quindi, è chiara a tutti la distorisone della realtà a fini, appunto, di satira), ma, spesso, vengono utilizzati in contesti illeciti, per aggredire, diffamare o danneggiare gli interessati (cioè, i soggetti raffigurati con caratteristiche distorte), scivolando frequentemente in tematiche sui costumi sessuali, la pornografia e la pedofilia.
Esiste un sottile confine tra le deepfake e le fake news.
A volte, le prime immagini travisate vengono pubblicate (ovunque, sul web, blog o social media) su contesti ibridi, cioè dove non sembra chiaro l’ambito nel quale vengono pubblicate (pubblico o domestico, satirico o politico, ecc.), per, poi, essere rapidamente rilanciate in ambienti diversificati e, sempre più rapidamente, assumere la natura di vere e proprie false informazioni (appunto, le fake news).
A differenza di quanto sopra, spesso, la prima pubblicazione di una immagine (o di un’audio) travisata non origina dall’opera di terzi in buona fede (ancorchè, si tratti di pericolosi provocatori), ma dalle famose fabbriche di troll utilizzate a fini di danneggiare uomini politici, o anche per la concorrenza sleale in settori ad alta competizione e altri casi simili.
In altri casi, le deepfake vengono utilizzate per il revenge porn, quando si intende distruggere la credibilità personale di una persona.
Ciò detto, l’Autorità Garante, a pagina 5 della summenzionata scheda, ha affrontato il tema del “furto d’identità” , avvisando che “volti e voci artefatti possono essere utilizzati per ingannare i sistemi di sicurezza basati su dati biometrici vocali e facciali“.
In realtà, non è chiaro in quale contesto l’Autorità abbia inteso collegare l’autenticazione biometrica con le deepfake.
Infatti, queste ultime sono un fenomeno diretto ad applicare dati identificativi veri in un contesto falso, quindi non agevolano la capacità di ingannare i sistemi di riconoscimento, tanto più che sarebbe sicuramente conveniente utilizzare le immagini (ovvero, le impronte vocali) vere.
Di converso, è senz’altro vero che la biometria del volto, o della voce, è una tecnologia afflitta da apprezzabili margini di errore e che, quindi, l’utilizzo dell’identificazione facciale, come sistema di riconoscimento, si espone all’utilizzo di immagini false o carpite all’interessato, al solo scopo di consentire la falsa autenticazione per l’accesso in ambienti fisici o virtuali. Su questo, si veda quanto scritto dall’autore alcuni mesi fa.
Peraltro, lo stesso si potrebbe dire per il riconoscimento vocale.
Certo, è possibile che, a partire da template non utili al riconoscimento (ad es.. perchè le immagini non sono mai state prese di fronte, o la voce registrata non produce la frase richiesta per l’autenticazione), si possano ricostruire immagini (o la voce) false utili per la verifica di identità, ma il tema richiederebbe una maggiore specificazione da parte dell’Autorità, tanto più che, per il volto, un aspetto fondamentale per l’identificazione sicura è qualla della rilevazione di immagini tridimensionali, che non possono essere riprodotte da chi intende violare un accesso.
Va però detto che proprio il Garante esordisce, nella scheda, ricordando che gli algoritmi di intelligenza artificiale sono alla base dei software di deepfake e della loro rapida espansione, iniziando da applicativi specializzati per il cinema, per arrivare ad app di comune uso nei nostri cellulari, che consentono di ottenere risultati convincenti.
In realtà, sembra poco convincente l’accostamento di questi software, assolutamente stupefacenti per la loro qualità e facilità di utilizzo, all’impiego dell’intelligenza artificiale.
Infatti, seppure altamente perfomanti, detti applicativi sono i più “stupidi” che si conoscano: semplicemenete fanno quello che gli richiede la mano (sul mouse o sulla tastiera) e le molteplici impostazioni definite dall’autore.
Quindi, dovè l’intelligenza artificiale? Si deve solo associarla ad elevate e stupefacenti capacità di performance?
Ma l’Autorità ha inteso accostare l’Intelligenza artificiale al Deep Learning, tecnica associata alle reti neurali artificiali, cioè sempre rimandante all’intelligenza artificiale.
Sorge una domanda: se qualsiasi operazione di manipolazione di una immagine (che chiunque può ottenere, con discreti risultati, a partire dai comuni prodotti a disposizione di ogni computer) è da considerarsi intelligente, cosa non lo è?
Come possiamo distinguere il modo digitale dall’intelligenza artificiale?
Tornerò sicuramente sul tema dell’intelligenza artificiale e delle conseguenze per il nostro futuro.
Aldo Agostini