L’Autorità Garante ha reso pubblici gli indirizzi generali per l’attività ispettiva per il primo semestre 2021. Il tema del riconoscimento facciale e della c.d. videosorveglianza domestica sono particolarmente nel mirino, assieme alle verifiche sui data breach.
Sul riconoscimento facciale, alla luce dei tanti precedenti, da noi già commentati (qui, qui e qui), sicuramente non c’è da sorprendersi.
Il settore della videosorveglianza domestica, invece, è una vera sorpresa, a meno che non si intenda utilizzare una definizione diversa da quella commercialmente e comunemente utilizzata.
In effetti, il concetto di videosorveglianza domestica è normalmente utilizzato in ambito commerciale per gli impianti installati da privati con il “fai da te” e/o impianti limitati al semplice utilizzo domestico, quindi per i quali non si applicherebbe il GDPR, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. c) del Regolamento.
Al riguardo, è noto dal 2014 che la Corte di Giustizia Europea ritiene che la videosorveglianza di privati, se estesa agli spazi pubblici, non è soggetta alle clausole di esclusione dovute al trattamento “esclusivamente personale o domestico”. Ne consegue che, se le telecamere di un privato riprendono spazi pubblici, si applica il GDPR e la videosorveglianza è consentita esclusivamente nei limiti nei quali essa è lettimima.
Tra l’altro, le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato dei garanti europei, hanno ripreso tale sentenza, ricordando che “un sistema di videosorveglianza [che] si estende anche se solo parzialmente, allo spazio pubblico, e pertanto è dirett[o] verso l’esterno della sfera privata della persona che procede al trattamento dei dati con tale modalità, […] non può essere considerat[o] un’attività esclusivamente “personale o domestica”“.
Non sappiano se l’Autorità intende effettivamente verificare tali situazioni di utilizzo domestico ma, in caso positivo, l’impatto dei controlli potrebbe essere veramente rilevante.