Sul sito del Garante della Privacy è disponibile un Provvedimento di sanzione nei confronti di un’Agenzia regionale per l’ambiente dove si è verificata la sparizione (forse dolosa) di un disco rimovibile utilizzato presso il CED, per alcune funzioni di servizio, poi notificata all’Autorità a termini del GDPR.
Sulla vicenda in sè, non c’è molto di più da dire, posto che è noto che i dati personali debbano essere protetti dai “rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” (art. 32, par. 2, del GDPR) e, leggendo il contenuto della decisione del Garante, è chiaro che le misure adottate non fossero sufficienti.
E’ da segnalare, in più, che si sia anche provato a recuperare, senza esito, il contenuto del disco scomparso attravreso il backup, con esito negativo, nonchè che il personale dipendente, nel tempo, vi avesse salvato dati personali non pertinenti l’Agenzia.
In questo quadro è maturata l’inevitabile sanzione di € 8.000,00.
Ciò detto, questa è l’occasione per sollecitare l’attenzione di tutti sull’argomento delle memorie di massa estraibili e utilizzabili da qualsiasi computer (e smartphone), con dimensioni ridotte e capienze di memorizzazione ormai gigantesche, nonchè in grado di conservare, pertanto, imponenti quantità di dati personali.
Nonostante l’evidente rischio di smarrimento dovuto alle “chiavette”, che spesso vengono passate mano per mano da incaricati privi di adeguata consapevolezza del rischio, cogliamo l’occasione per invitare tutti i soggetti interessati ad adottare adeguate misure di protezione, sia in termini di gestione delle porte di accesso, attraverso software adeguati, che di protezioe degli accessi e dei contenuti delle memodie di massa, attraverso adeguata crittazione.