Con un importane Provvedimento del febbraio scorso, l’Autorità Garante è intervenuta, crediamo per la prima volta dal varo del GDPR, sul complesso tema della Sicurezza Urbana e dell’impiego del riconoscimento facciale.
In particolare, la Polizia Locale di un Comune della Lombardia aveva installato, sperimentalmente, un sistema di riconoscimento facciale sul locale impianto di videosorveglianza, per “consentire al nucleo di PG della Polizia Locale di individuare persone oggetto di indagine e/o scomparse al passaggio nell’area sottoposta a controllo; consentire di individuare automaticamente situazioni sospette (loitering), potenzialmente pericolose (abbandono di oggetti) o rilevare automaticamente furti di oggetti o ingressi/uscite da aree di interesse per indagini“.
Inoltre, l’Autorità Garante ha notato che, nella Valutazione di impatto, l’Ente locale ha indicato, come base giuridica del trattamento, tutta la normativa in materia di Polizia, più quella che consente la videosorveglianza per finalità di Polizia (la sintesi è di chi firma l’articolo).
Ancora, il Collegio del Garante ha considerato il fatto che il riconoscimento del volto costituisce trattamento di dati biometrici, svolto ai sensi della normativa di Polizia, che però non è previsto dalla normativa citata nella Valutazione di impatto.
Tra l’altro, il Comune interessato aveva fatto riferimento al sistema SARI-enterprise (già esaminato dall’Autorità), che consente l’effettuazione di operazioni di ricerca nel data base dei soggetti fotosegnalati dalla Polizia Scientifica attraverso l’inserimento di una immagine fotografica. Ma il Collegio ha obiettivamente ecsluso che vi fosse un collegamento tra le due attività, del tutto differenti tra loro (nota dell’autore).
In conseguenza, il Garante ha osservato che “la suddetta raccolta di dati biometrici – funzionale in particolare all’identificazione dei soggetti interessati nei soli casi nei quali emergano specifiche esigenze investigative … – possa effettuarsi solo in presenza di un’idonea previsione normativa ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 51/2018, che al momento non pare rinvenibile“.
Ha però notato che sarebbe di prossima adozione (ad oggi mai emanato), il nuovo DPR che dovrebbe disciplinare la materia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del già citato D.lgs.vo n. 51/2018, sul quale l’Autorità si è espressa più volte (da ultimo qui).
Pertanto, l’Autorità Garante ha ingiunto “al Comune di conformarsi a quanto prescritto”.
In effetti, se il DPR surrichiamato fosse stato emanato, la Polizia Locale avrebbe trovato, all’interno di detta normativa, le risposte necessarie alla prosecuzione, o meno, dei trattamenti.
Ma tale normativa, già oggetto di numerose revisioni e rinvii, non è mai stata emessa.
Sul piano pratico, ne deriva che, al momento, lo svolgimento di attività di rilevazione del volto da parte della Polizia Locale, per finalità investigative, ovvero per quelle di Sicurezza Urbana, non è consentita dalla normativa vigente.