Con un Provvedimento recente, l’Autorità ha sanzionato un comune per non avere dato corretto riscontro ad un cittadino che, dopo avere ricevuto una contestazione per eccesso di velocità, contestava l’assenza di informative e richiedeva di accedere ai dati personali.
Il garante, avuto conferma del fatto che, sul posto, erano stati apposti i cartelli di avviso, ha ritenuto che non sussitesse la casistica della mancata informativa, mentre ha snazionato l’Ente locale, per un importo di € 2.000,00, per non avere dato riscontro all’interessato, se non dopo l’intervento dell’Autorità… .
E’ importante segnalare che il garante ha sancito il principio che l’informativa deve sempre esserci.
Nella fattispecie, sembrerebbe che l’interessato abbia contestato solo l’esistenza dei cartelli (che costituiscono una informativa breve di primo livelli –first layer) e non l’esistenza di una informativa completa di secondo livello (second layer).
Ora, i cartelli, per la loro natura, costituiscono sempre una informativa breve (come previsto dal provvedimento generale del 2010 e dalle recenti Linee guida dei garanti europei), quindi l’interessato doveva comunque ricevere (forse, ha ricevuto) una informativa completa o, perlomeno, il link o le informazioni per rintracciarla.
Tale mancanza non è stata contestata dal Garante al Comune, ma è importante ribadire che, senza informativa completa, il comportamento della Pubblica Amministrazione è sanzionabile.