Conservazione delle schedine alloggiati: no al prolungamento della conservazione

Il 14 ottobre scorso, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno che, a seguito di modifiche legislative, ha previsto alcuni aggiornamenti in tema di alloggiati, integrando il previgente Decreto del 2013.

In particolare, le principali modifiche riguardano l’obbligo di comunicare che le generalità degli alloggiati entro le sei ore successive all’arrivo, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, nonchè nuove modalità telematiche per consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

Nella circostanza, il Ministero ha provveduto ad integrare il previgente Decreto con la nuova normativa in materia di Privacy che, per le forze di Polizia, è disciplinata dal Decreto Legislativo 51/18.

Il tutto, sulla base di un Parere del Garante della Privacy italiano il quale, per Legge, deve esprimersi preventivamente sulla materia.

Purtroppo, nonostante gli sforzi argomentativi del Ministero, il Garante ha rigettato una proposta di aumento del periodo di conservazione dei dati sugli alloggiati da 5 a 10 anni, argomentando che: “il trattamento … risulta effettuato su larga scala, comportando la raccolta, in forma massiva ed indiscriminata, dei dati personali attinenti ad eventi della vita privata di tutte le persone che soggiornano in strutture ricettive, onde i relativi termini di conservazione devono contemperare le esigenze di tutela dei dati personali e quelle connesse all’attività di polizia…”.

Così il Ministero si è adeguato, confermando il periodo di conservazione delle schedine alloggiati a 5 anni.

Eppure, le cronache sono piene di vicende criminali e giudiziarie, soprattutto per reati gravi, anche di terrorismo, che richiedono lo svolgimento di indagini, a ritroso, per periodi molto lunghi e senza dubbio superiori ai 5 anni (anche superiori ai 10, come ha ricordato lo stesso Ministero).

Eppure questo stato di fatto, non disconosciuto dall’Autorità, è stato ritenuto non sufficente ad equilibrare la bilancia degli interessi alla Sicurezza Pubblica (alla, non della, perchè è interesse di tutti noi avere una sicurezza comune, cioè pubblica), rispetto a quella della tutela della vita privata.

Se non vi è alcun dubbio sul fatto che i dati vengono raccolti su “larga scala”, la presupposizione che sembrerebbe avere influito negativamente nella decisione dell’Autorità (rispetto a una istanza forse non brillantemente argomentata da parte del Ministero), sarebbe quella secondo la quale il trattamento sarebbe indiscriminato.

Eppure, i dati degli alloggiati non vengono raccolti senza discrimine, ma, invece, secondo precise e ben specifiche modalità di raccolta e solo per specifiche tipologie di informazioni.

Insomma, non c’è alcuna raccolta “a strascico” di informazioni (quelle sì, indiscriminate) al solo scopo di conservarle “in giacenza” nel caso servissero, ma con la richiesta di effettivo raddoppio del tempo di conservazione dei dati, raccolti in relazione ad una attività di rilievo per la Sicurezza Pubblica (quale quella delle gestione alloggiati), si intendeva solo di consentire o migliorare l’attività di indagine, il cui accesso è peraltro limitato agli uffici investigativi centrali.

Ci sembra, francamente, che l’Autorità sia entrata a gamba tesa in una materia non di sua spettanza… .